Domande Frequenti sul 5 x 1000

Che cos’è il 5×1000?
Il 5×1000 è la misura fiscale introdotta nel 2006 a sostegno di Onlus, volontariato e ricerca. Da subito il 5×1000 ha riscosso un’adesione sorprendente da parte dei contribuenti.
È la possibilità di destinare il 5×1000 dell’Irpef (cioè lo 0,5% delle imposte sul reddito delle persone fisiche) quale contributo di solidarietà ad una organizzazione non profit. Questa decisione è stata assunta dal governo italiano con il Dpcm del 20 gennaio 2006 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2006 per favorire il sostegno degli enti di utilità sociale.

E’ vero che il 5×1000 non costa nulla?
Sì certamente! assegnare il 5×1000 a “IBISCUS” non costa nulla! Pagherai l’imposta Irpef dovuta e niente più; è il Governo che destina una parte dell’imposta dovuta dal contribuente (il 5×1000 appunto) per scopi di solidarietà.

Il 5 per mille è una donazione o un’imposta?
Non è né una donazione, né un imposta. E’ semplicemente la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito. Non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente.

Quali sono gli enti/associazioni che possono beneficiare del 5 per mille?

Il 5 per mille può essere destinato a:

– associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 460 del 1997;
– gli enti di ricerca scientifica e dell’università;
– enti di ricerca sanitaria;
– le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di

legge.
– le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
– le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

(articolo 23, comma 46, legge 15 luglio 2011, n. 111).

Tutti gli enti che rientrano nei settori definiti dalla normativa possono essere destinatari del 5 per mille?

No. Per quanto riguarda gli enti e le associazioni operanti nell’ambito della ricerca e le università, è stato formulato un elenco da parte dei Ministeri competenti; per ciò che attiene invece alle onlus e al volontariato, le associazioni hanno richiesto l’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.

Chi può destinare il 5 per mille?

Tutte le persone fisiche residenti e che abbiano maturato nell’anno fiscale un reddito soggetto a tassazione

Se si sceglie di sostenere un ente o un’associazione con il 5 per mille, è possibile dare il proprio contributo anche alla Chiesa con l’8 per mille?

Assolutamente si, le due cose sono totalmente diverse. L’8 per mille si riferisce ad una normativa del 1985 che prevede la destinazione dell’IRPEF complessiva a favore delle confessioni religiose o dello Stato.

E’ possibile considerare il 5 per mille una donazione? Si può godere delle agevolazioni fiscali previste?

No, la destinazione del 5 per mille non è una donazione e quindi non può godere delle relative agevolazioni.

Si può esprimere la preferenza per due o più enti diversi?

No, si può esprimere solo una preferenza. I settori sono tra di loro alternativi e lo spazio per apporre il codice fiscale è uno solo.

Cosa succede se non si compila lo spazio relativo al 5 per mille sul modello?

Il 5 per mille andrà direttamente allo Stato, che deciderà come utilizzarlo.

Cosa succede se si appone la propria firma in un settore, ma non si da indicazione del codice fiscale?

I contributi verranno ripartiti tra gli enti /associazioni che fanno parte della categoria indicata.
Il contributo versato è soggetto a tassazione?
No, il contributo è a fondo perduto e serve solo a sostenere l’attività istituzionale dell’ente o dell’associazione.